La società deve costituirsi per atto pubblico, cioè con l’intervento di un notaio. Sono necessari almeno 9 soci (salvo alcune eccezioni).
La riforma del diritto societario e successivi atti normativi (che è entrata invigore il 1 gennaio 2004) prevedono che una cooperativa possa essere costituita con un minimo di 3 soci, se si tratta di persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
All’atto costitutivo devono seguire alcuni adempimenti:
– registrazione dell’atto costitutivo
– iscrizione nel Registro delle imprese e richiesta di omologa
– deposito dell’atto e delle cariche presso la C.C.I.A.A.
– iscrizione nel Registro Prefettizio. La Legge 142/90 ha previsto l’abrogazione del Registro Prefettizio e ha introdotto l’istituzione dell’Albo nazionale delle società cooperative. Tale Albo, istituito con Decreto Legislativo 220/2002, è articolato per provincia e situato presso gli Uffici territoriali di governo e le Direzioni Provinciali del Lavoro. Occorre verificare con i predetti uffici che l’Albo sia diventato effettivamente operativo; nelle more si fa riferimento al Registro Prefettizio.
– acquisizione del numero di codice fiscale
– dichiarazione inizio attività alla C.C.I.A.A.
– dichiarazione inizio attività all’Ufficio Imposte Dirette.
Le cooperative possono costituirsi come società cooperative a responsabilità limitata o a responsabilità illimitata.
Nelle società cooperative a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde la società con il suo patrimonio (salvo che lo statuto non preveda una responsabilità sussidiaria), mentre per quelle a responsabilità illimitata – poco diffuse – in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa rispondono, solidalmente ed illimitatamente i soci.
STATUTO
Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa; pur trattandosi di un atto separato, è considerato parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
SETTORI DI ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE
I settori di attività delle società cooperative sono estremamente differenziati, ma possono essere ricondotti alle varie sezioni previste dal registro prefettizio. Le sezioni, come indicato nell’art. 13 del D.L.C.P.S. 1577/47, sono:
- cooperazione di consumo
- cooperazione di produzione e lavoro
- cooperazione agricola
- cooperazione edilizia
- cooperazione di trasporto
- cooperazione della pesca
- cooperazione mista
- cooperazione sociale
- società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, di cui all’art. 2512 del Codice Civile.
Il Registro prefettizio è stato abrogato ed è stato sostituito dall’Albo Nazionale delle società cooperative (Legge n. 142/01 e Decreto Legislativo 220/02) – (vedi sopra).
CARATTERISTICHE DI UNA COOPERATIVA
Alcune caratteristiche sono essenziali:
– la mutualità: scopo della cooperativa è di fornire benefici che possono consistere in beni, servizi o occasioni di lavoro, ai propri soci, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato. E’ un carattere che si contrappone a quello lucrativo degli altri tipi di società;
– capitale variabile: il capitale sociale può aumentare o diminuire in relazione al numero dei soci e alle decisioni dell’assemblea;
– democraticità della partecipazione: nelle decisioni assembleari i soci hanno la medesima importanza, indipendentemente dalle quote versate, ma secondo il principio “una testa=un voto”;
– limitazione nella distribuzione degli utili e loro ripartizione in base all’attività e al lavoro svolto dai soci. Infatti, mentre nelle altre società gli utili di esercizio vengono distribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, nelle cooperative esistono delle limitazioni, previste dalla legge, nella distribuzione del dividendo.
Con la Legge n. 366/01 di delega al Governo per la riforma del diritto societario viene introdotto il concetto di “cooperazione costituzionalmente riconosciuta”.
La riforma e le norme successive hanno previsto la suddivisione delle cooperative in due modelli: le “società cooperative a mutualità prevalente” e le altre.
Le prime sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività del lavoro dei soci, dei loro beni o servizi. Vengono iscritte in un apposito albo. Affinchè possano essere considerate “a mutualità prevalente” devono rispettare determinati parametri stabiliti per legge e documentarli sui bilanci; negli statuti vanno indicati determinati requisiti, che, in parte, si riferiscono alla limitazione nella distribuzione degli utili, preindicata come una delle caratteristiche delle cooperative. Questo tipo di cooperative potrà usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi speciali.
Le altre cooperative, invece, non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali.
ORGANI:
ASSEMBLEA DEI SOCI: in essa sono presenti o rappresentati tutti i soci.
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE: è l’organo esecutivo e amministrativo che gestisce la società, nel rispetto della legge e dello statuto.
COLLEGIO SINDACALE: è l’organo interno di controllo della società, obbligatorio solo in determinati casi.
La vigilanza in materia di cooperative è invece affidata al Ministero delle Attività Produttive.
RIFERIMENTI UTILI
E’ consigliabile rivolgersi per la costituzione di una cooperativa a una delle Associazioni di rappresentanza giuridicamente riconosciute (Centrali Cooperative), che hanno istituito appositi sportelli. Le predette Associazioni sono:
– AGCI – Associazione Generale delle Cooperative Italiane;http://www.agci.it/php/index.php3?var=3
– Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;http://www.legacoop.it/
– Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane;http://www.confcooperative.it/default.aspx
– UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane;http://www.unci.org/farecoop.htm .